FAQ Normativa
Il Decreto Legislativo n. 196 del 2021 (“Decreto SUP”), che costituisce l’attuazione della direttiva europea n. 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, dà una definizione dei soggetti sottoposti alle norme sulla Responsabilità Estesa del Produttore. In base a tale definizione per “Produttore” s’intende la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza […] ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti.
La normativa stabilisce per il Produttore di prodotti del tabacco con filtri o di filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco, l’obbligo di partecipare, entro il 5 gennaio 2023, ad un sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (Extended Producer Responsibility – EPR) per contribuire alla gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti del tabacco.
In particolare, attraverso tale sistema EPR, i Produttori devono assicurare, in misura proporzionale al peso della componente in plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi relativi alle seguenti attività:
I produttori devono inoltre apporre sugli imballaggi dei nuovi prodotti immessi sul mercato, in aggiunta a quanto previsto dal decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, una marcatura per informare i consumatori su:
Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 prevede sanzioni amministrative pecuniarie per i Produttori inadempienti:
Il sistema EPR individua con gli attori interessati (Comuni, gestori dei rifiuti), i costi da coprire in base ai servizi necessari da fornire, in maniera trasparente, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nonché sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti assunte dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
La determinazione del corrispettivo dovuto dai Produttori per il tramite del sistema EPR è fissata in modo proporzionato ai costi sostenuti per le attività intraprese da chi gestisce i rifiuti (Enti di governo dell’ambito, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, o dai soggetti pubblici e privati che operano per loro conto).
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